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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI

a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/200

Descrizione

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti per far fronte alla
realizzazione di attività inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, poiché non sempre
esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi
formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.
I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs.
n.165/2001 sono così riassumibili:
1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Comuni di Puglia, 4 – 76123 – ANDRIA (BT)
Telefono 0883.246540 – 0883.246544
Codice Fiscale 90102140721 – Codice Ministeriale BAMM301007 – Codice Univoco UF4ZBE
PEO: bamm301007@istruzione.it – PEC: bamm301007@pec.istruzione.it
www.cpiabat.edu.it
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
“CPIA BAT”
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all’amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.

Allegati